Nuove disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali di installatore nei settori climatizzazione, idrico e sanitario, nella distribuzione e utilizzazione di gas.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha recentemente emanato un nuovo decreto finalizzato a stabilire ulteriori modalità di riconoscimento della figura di installatore. Una prima definizione di installatore è disciplinata dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, perfezionata dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, nel quale si prevede una prova attitudinale per lo svolgimento della professione di installatore all’interno degli edifici. Con il decreto direttoriale del 22 aprile 2016 il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ha emanato le disposizioni per l’applicazione delle misure compensative finalizzate al riconoscimento delle qualifiche professionali per l’installazione di impianti tecnologici negli edifici, per l’elettricità e l’elettronica.
Tale decreto direttoriale disciplina sia la prova attitudinale per lo svolgimento della professione di installatore di impianti all’interno degli edifici (di cui le lettere C), D) ed E), sia lo svolgimento della prova attitudinale.
Il testo integrale con le disposizioni per l’applicazione delle misure compensative è disponibile qui: Decreto direttoriale 22 aprile 2016 – Misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionale (attività di installazione di impianti tecnologici, elettricità ed elettronica)
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